da solo posso incaricare un amministratore?
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da solo posso incaricare un amministratore?
Buongiorno,avrei una domanda che non trova risposta,spero che voi possiate aiutarmi.
Sono proprietario di una porzione di una villa,le unità sono tre,la gestioni delle aree comuni come biologica,cancelli e passo carraio è alquanto difficile anche se siamo in solo tre proprietari,la mia idea è che il tutto dovrebbe essere gestito da un amministratore,visto che di buon senso c'è ne è poco,i miei vicini non sono molto propensi ad incaricare un amministratore ma io vorrei assolutamente incaricarlo,io solo posso obbligarli ad incaricare un amministratore?,visto che abbiamo delle parti in comune e anche un contatore delle parti comuni che al momento è intestato a un solo proprietario.
Spero che potiate aiutarmi.
Saluto.
Grazie
Sono proprietario di una porzione di una villa,le unità sono tre,la gestioni delle aree comuni come biologica,cancelli e passo carraio è alquanto difficile anche se siamo in solo tre proprietari,la mia idea è che il tutto dovrebbe essere gestito da un amministratore,visto che di buon senso c'è ne è poco,i miei vicini non sono molto propensi ad incaricare un amministratore ma io vorrei assolutamente incaricarlo,io solo posso obbligarli ad incaricare un amministratore?,visto che abbiamo delle parti in comune e anche un contatore delle parti comuni che al momento è intestato a un solo proprietario.
Spero che potiate aiutarmi.
Saluto.
Grazie
massimo sanges-
Numero di messaggi : 1
Età : 47
Località : cambiago
Data d'iscrizione : 13.10.09
Re: da solo posso incaricare un amministratore?
La nomina dell’amministratore di condominio è obbligatoria nel momento in cui i condomini sono più di quattro. Non puoi nominare da solo un amministratore di condominio.
Il tuo caso si configura come “comunione” regolata dagli artt.1100-1116 del c.c.
Nella comunione l’amministrazione spetta a tutti i partecipanti a meno che gli stessi non si accordino per la nomina di un amministratore. Per la nomina di un amministratore è sufficiente la maggioranza semplice (la metà più uno) delle quote della proprietà. La maggioranza necessaria per la validità di questa deliberazione è calcolata secondo il valore delle rispettive quote. Quindi tutto dipende dalla volontà di collaborazione della maggioranza dei partecipanti alla comunione.
In caso di dissenso bisogna rivolgersi all’autorità giudiziaria che può anche nominare un amministratore.
Il cosiddetto mini-condominio non esiste normativamente. Bisogna rifarsi alle sentenze della Cassazione che rimandano, dove possibile, alle norme sul condominio.
saluti
Il tuo caso si configura come “comunione” regolata dagli artt.1100-1116 del c.c.
Nella comunione l’amministrazione spetta a tutti i partecipanti a meno che gli stessi non si accordino per la nomina di un amministratore. Per la nomina di un amministratore è sufficiente la maggioranza semplice (la metà più uno) delle quote della proprietà. La maggioranza necessaria per la validità di questa deliberazione è calcolata secondo il valore delle rispettive quote. Quindi tutto dipende dalla volontà di collaborazione della maggioranza dei partecipanti alla comunione.
In caso di dissenso bisogna rivolgersi all’autorità giudiziaria che può anche nominare un amministratore.
Il cosiddetto mini-condominio non esiste normativamente. Bisogna rifarsi alle sentenze della Cassazione che rimandano, dove possibile, alle norme sul condominio.
saluti
mariovannini-
Numero di messaggi : 13
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Località : roma
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