Scontrini farmacia dal 01.07.2007
Scontrini farmacia dal 01.07.2007
Tratto da Circolare di Agenzia Entrate (36/E)
A partire dal 1° luglio 2007 la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati e il codice fiscale del destinatario anche apposto a mano sullo scontrino. In alternativa se lo scontrino non è “parlante” può
essere allegata un’attestazione del farmacista in cui siano specificate la natura, la qualità e la quantità dei farmaci venduti ovvero un foglio aggiuntivo, nel quale il contribuente deve indicare il codice fiscale dell’acquirente nonché la natura, qualità e quantità dei farmaci acquistati (circolare n. 30/E del 28 marzo 2008). Occorre, quindi, che nella fattura o nello scontrino o nell’attestazione del farmacista o nel foglio aggiuntivo del contribuente siano specificati la natura (“farmaco” o “medicinale”), la qualità (denominazione del farmaco) e la quantità del farmaco;
essere allegata un’attestazione del farmacista in cui siano specificate la natura, la qualità e la quantità dei farmaci venduti ovvero un foglio aggiuntivo, nel quale il contribuente deve indicare il codice fiscale dell’acquirente nonché la natura, qualità e quantità dei farmaci acquistati (circolare n. 30/E del 28 marzo 2008). Occorre, quindi, che nella fattura o nello scontrino o nell’attestazione del farmacista o nel foglio aggiuntivo del contribuente siano specificati la natura (“farmaco” o “medicinale”), la qualità (denominazione del farmaco) e la quantità del farmaco;
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